TESTO DELLA CONVENZIONE CID

ART.1 – Obbligo di indennizzare l’assicurato

1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante.
Il mandato è gratuito.

2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di “impresa mandataria” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. in esecuzione dell’impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l’assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di “impresa debitrice” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all’impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 6, dell’indennizzo da questa versato e di quant’altro previsto dallo stesso art. 6.

3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di “impresa mandataria”, a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni – salvo che la richiesta non sia formulata agli effetti dell’art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 – per un sinistro come definito nell’art. 2 oppure chi intervenga per conto e nell’interesse dell’avente diritto al risarcimento oppure chi intervenga in quanto surrogato a questi a norma dell’art. 1916 cod.civ.

4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l’impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall’anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l’impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, compilando l’apposita sezione dell’allegata “Scheda di segnalazione”.

5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all’art. 2, per i quali l’impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell’operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell’impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

ART.2 – Condizioni di applicazione

1.
La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole;
c) che abbiano provocato danni anche ad uno soltanto dei veicoli, con esclusione di qualsiasi danno alla persona, sia pure lievissimo, e di qualsiasi danno alle cose trasportate sul veicolo, agli indumenti ed agli effetti d’uso;
d) per i quali i conducenti dei due veicoli venuti a collisione abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro approvato con D.M. 28 luglio 1977 a norma dell’art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977;
e) per i quali l’avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa prevista dall’art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977.Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.

2. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa mandataria rilevi anche danni alla persona e/o alle cose trasportate sul veicolo assicurato e/o agli indumenti ed agli effetti d’uso, ne darà immediata comunicazione all’impresa debitrice inviandole la relazione di perizia e quant’altro già in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine al sinistro stesso.

ART.3 – Determinazione dell’indennizzo

L’indennizzo dovuto a norma dell’art. 1 sarà pari al prodotto a) dell’ammontare del danno determinato a norma del successivo art. 4 per b) il grado di responsabilità imputabile all’assicurato avversario, determinato a norma del successivo art. 5.

ART.4 – Perizia e liquidazione del danno

1. L’impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, l’intero risarcimento a questi dovuto dalla medesima per i danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
2. I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all’importo che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l’ammontare del danno materiale con valutazione dettagliata o documentazione equivalente.
3. L’ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base del “Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore” e “Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica” richiamati in “Premessa” nonché dei parametri previsti dall’Accordo con le OO.AA. dei carrozzieri.
4. Le imprese partecipanti si obbligano a non sollevare eccezioni o riserve sulle valutazioni dei danni eseguite dall’impresa mandataria.
5. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno – sempre che l’assicurato l’abbia messa in condizione di procedervi – entro 10 giorni dalla messa a sua disposizione del veicolo.
6. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente Convenzione. In caso di mancato accordo con il proprio assicurato sull’entità dell’indennizzo, l’impresa mandataria gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello stesso termine di cui al comma precedente. La somma in tal modo corrisposta andrà imputata nella liquidazione definitiva del danno che l’assicurato potrà vantare nei confronti della stessa impresa mandataria o dell’impresa debitrice.

ART.5 – Determinazione del grado di responsabilità

1. Il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato sarà determinato dall’impresa mandataria sulla scorta delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro ed in rapporto a quanto previsto dallo “Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali” allegato alla presente Convenzione.
2. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello “Schema” allegato, il grado di responsabilità sarà determinato secondo le regole dettate dalla comune esperienza, con ovvio riferimento alle norme di leggi e regolamenti.