Allegato 4

ALLEGATO 4 rev 3

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

  Cognome   Nome   Qualifica   Iscrizione RUI   Intermediario I livello
COSTI STEFANO Responsabile dell’attività di intermediazione A000052229 del 16-12-2015
GIOVAMPAOLO LUCIFERO Responsabile dell’attività di intermediazione A000167407 del 31-01-2013

 

Intermediario per il quale è svolta l’attività:

Ragione sociale: EMMEPI ASSICURAZIONI S.R.L. Telefono: +390331792000

Iscrizione RUI: A000438143 del 01-02-2013 Indirizzo e-mail: info@emmepiassicurazioni.it

Sede legale: CORSO XXV APRILE, 4 – GALLARATE (VA) Indirizzo PEC: emmepi@pec.emmepiassicurazioni.it

Sito internet: www.emmepiassicurazioni.it

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

  1. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

SLP – ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

XL INSURANCE COMPANY SE

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA AWP P&C S.A.

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. AXA INTERPARTNERS ASSISTANCE S.A.

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decretolegge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

(l’intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

 

x Cognome e Nome / Denominazione sociale Iscrizione RUI Imprese Mandanti Livello Provv. RC auto
ASSICURA POINT BROKER SRL -Sede legale: LUNGO DORA COLLETTA 75 -10153 TORINO (TO)PEC: assiprojectsrl@pec.it B000617759 del 08-01-2019 I livelli provvigionali relativi all’RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
COVERHOLDER INSURTECH MGA LTD -Sede legale: Centro Direzionale MilanofioriStrada 4 Palazzo Q5 20090 AssPEC: insurtechmga@legalmail.it Iscritto al RUI stato d’origin
DUAL ITALIA S.P.A. -Sede legale: VIA EDMONDO DE AMICIS 51- 20123 MILANO (MI)PEC: dualitalia@legalmail.it A000167405 del 27-04-2007 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI ERIASSICURAZIONI S.P.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SAGREAT LAKES INSURANCE SE XL INSURANCE COMPANY SEVHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ARCH INSURANCE

(EU) DAC LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

GPM INSURANCE BROKER SRL -Sede legale: VIA BORGOGNA, 2 – 20122 MILANO (MI)PEC: gpminsurancebroker@legalmail.it B000350199 del 04-08-2010 I livelli provvigionali relativi all’RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
MALPENSA INTERMEDIAZIONIASSICURATIVE S.R.L. -Sede legale: VIA CAPPUCCINI 11 – 21013GALLARATE (VA)

PEC: –

A000307876 del 12-06-2009 ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC AWP P&C S.A. AXAASSICURAZIONI S.P.A. UCA – ASSICURAZIONE SPESELEGALI E PERITALI S.P.A. INTER PARTNER ASSISTANCE SAALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI ALLIANZ GLOBAL

CORPORATE & SPECIALTY SE XL INSURANCE COMPANY SE

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

70% di quanto riconosciuto all’agenzia

 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:

( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

__________________________________________________________________________________________________

( ) Fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; ( ) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

__________________________________________________________________________________________________

(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice:

__________________________________________________________________________________________________

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

  1. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):

( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:

__________________________________________________________________________________________________

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo

( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata):

__________________________________________________________________________________________________

  1. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

*Settore III (autobus), IV (autocarri), V (motocicili e ciclomotori) e polizze a Libro Matricola 7% *Per gli altri settori 9%

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.

*Autovetture 10%

*Veicoli d’epoca 8,5%

*Motoveicoli 8,5%

*Macchine operatrici e carrelli – Macchine agricole c/o proprio – Natanti 8,5%

*Autocarri c/proprio – Veicoli da trasporto, ciclomotori 8%

*Trasporto pubblico c/terzi 3%

SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI

*Autovetture 7,72%

*Autocarri 6,17%

*Motocicli/ciclomotori 7,72%

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA

*Autovetture 9,52%

*Veicoli d’epoca 8,73%

*Motoveicoli 6,75%

*Autocarri/ciclomotori 6,35%

*Autocarri c/terzi 4,37%

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA

*Autovetture 8,42%

*Veicoli d’epoca 5,4%

*Motoveicoli 6,35%

*Autocarri/ciclomotori 6,35%

*Autocarri c/terzi 4,76%

HDI SPA

*Tutte le categorie 6,35%

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice).

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

  1. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

  1. Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

  1. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2.ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

  1. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di seguito:

 

Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05 SI ( ) NO ( )

 

ALLEGATO 4-ter rev 3

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 

EMMEPI ASSICURAZIONI S.R.L.

Numero e data di iscrizione al RUI: A000438143 del 01-02-2013

 

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
  2. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
  3. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
  4. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
  5. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
  6. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

 

ALLEGATO 4 – BIS rev 3 aggiornato al 12.01.2023

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, o qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

  Cognome   Nome   Qualifica   Iscrizione RUI   Intermediario I livello
COSTI STEFANO Responsabile dell’attività di intermediazione A000052229 del 16-12-2015
GIOVAMPAOLO LUCIFERO Responsabile dell’attività di intermediazione A000167407 del 31-01-2013

 

Intermediario per il quale è svolta l’attività:

Ragione sociale: EMMEPI ASSICURAZIONI S.R.L. Telefono: +390331792000

Iscrizione RUI: A000438143 del 01-02-2013 Indirizzo e-mail: info@emmepiassicurazioni.it

Sede legale: CORSO XXV APRILE, 4 – GALLARATE (VA) Indirizzo PEC: emmepi@pec.emmepiassicurazioni.it

Sito internet: www.emmepiassicurazioni.it

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

  1. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

SLP – ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

XL INSURANCE COMPANY SE

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA AWP P&C S.A.

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. AXA INTERPARTNERS ASSISTANCE S.A.

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decretolegge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

(l’intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

 

x Cognome e Nome / Denominazione sociale Iscrizione RUI Imprese Mandanti Livello Provv. RC auto
ASSICURA POINT BROKER SRL -Sede legale: LUNGO DORA COLLETTA 75 -10153 TORINO (TO)

PEC: assiprojectsrl@pec.it

B000617759 del 08-01-2019 I livelli provvigionali relativi all’RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
COVERHOLDER INSURTECH MGA LTD -Sede legale: Centro Direzionale MilanofioriStrada 4 Palazzo Q5 20090 Ass

PEC: insurtechmga@legalmail.it

Iscritto al RUI stato d’origin
DUAL ITALIA S.P.A. -Sede legale: VIA EDMONDO DE AMICIS 51- 20123 MILANO (MI)

PEC: dualitalia@legalmail.it

A000167405 del 27-04-2007 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI ERIASSICURAZIONI S.P.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SAGREAT LAKES INSURANCE SE XL INSURANCE COMPANY SE

VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ARCH INSURANCE

(EU) DAC LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

GPM INSURANCE BROKER SRL -Sede legale: VIA BORGOGNA, 2 – 20122 MILANO (MI)PEC: gpminsurancebroker@legalmail.it B000350199 del 04-08-2010 I livelli provvigionali relativi all’RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
MALPENSA INTERMEDIAZIONIASSICURATIVE S.R.L. -Sede legale: VIA CAPPUCCINI 11 – 21013

GALLARATE (VA)

PEC: –

A000307876 del 12-06-2009 ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC AWP P&C S.A. AXAASSICURAZIONI S.P.A. UCA – ASSICURAZIONE SPESELEGALI E PERITALI S.P.A. INTER PARTNER ASSISTANCE SA

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI ALLIANZ GLOBAL

CORPORATE & SPECIALTY SE XL INSURANCE COMPANY SE

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

70% di quanto riconosciuto all’agenzia

 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:

( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

_____________________________________________________________________________________________________________________

( ) Fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

( ) Fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice;

( ) Fornisce al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

( ) Distribuisce in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;

( ) Distribuisce prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;

( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art.119-bis, comma 7 del Codice:

_____________________________________________________________________________________________________________________;

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, del Reg. IVASS n.40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono fornite:

– in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonchè ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; – indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

L’intermediario considera i rischi di sostenibilità attraverso la distribuzione (in via esclusiva) dei prodotti d’investimento assicurativi dell’impresa mandante, che considera a vario titolo tali rischi.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

  1. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):

( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso corrisposto dal cliente e/o incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non disponibile, metodo per calcolarli:

__________________________________________________________________________________________________________ ( ) Commissione inclusa nel premio assicurativo;

( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata): _____________________________________________________________________________________________________________________ b. importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza:

_____________________________________________________________________________________________________________________

  1. importo relativo a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili nonché all’articolo 121-sexies del Codice e delle disposizioni regolamentari di attuazione (tale importo è specificato nei documenti allegati);
  2. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo.

Attraverso la consegna del documento contente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26-11-2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e oneri del prodotto d’investimento assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi a. Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. b. Con riferimento alle modalità di pagamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma online, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di seguito:

 

Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05 SI ( ) NO ( )