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Servizi – Finanza e previdenza – Benefici fiscali |
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BENEFICI FISCALI
Un Investimento Vantaggioso da Tutti i Punti di Vista. |
Dal 1/1/2001 al Fondo Pensione Aperto possono liberamente aderire in forma
individuale tutti i soggetti, anche i non titolari di reddito da lavoro
o d’impresa, ancorché privi di una iscrizione ad una forma pensionistica
obbligatoria (rientrano tra questi coloro che sono titolari solo di redditi di
fabbricati, di capitale, o diversi), nonché le persone fiscalmente a carico di
altri soggetti (es. casalinghe, studenti).
I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili dal reddito complessivo
dell’anno di riferimento: entro il limite del 12% con un massimo di €.
5.164,57 (L. 10.000.000).
Tra le varie componenti del reddito complessivo
possono figurare: redditi di capitale, da fabbricati, da lavoro dipendente, da
lavoro autonomo, d’impresa, diversi.
Nel plafond deducibile rientrano anche i contributi versati al Fondo Pensione
Aperto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’ammontare non
dedotto dalle persone stesse.
Per la parte eccedente (che può risultare anche l’intero contributo), la
deduzione spetta al contribuente al quale i soggetti stessi sono a carico.
Il risparmio fiscale, crescente all’aumentare dell’aliquota IRPEF di
riferimento, si aggiunge inoltre alla detraibilità di cui già godono i premi
eventualmente versati per la sottoscrizione di polizze vita aventi finalità
esclusivamente assicurativa del rischio di morte od invalidità permanente e
polizze infortuni.Il regime fiscale ed il reddito da lavoro di riferimento
sono comunque diversificati a seconda che si tratti di:
lavoratori dipendenti
lavoratori autonomi e liberi professionisti
Titolari di altri redditi
Contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico
Benefici Fiscali per i Lavoratori Dipendenti
In vigore dal 1/1/2001
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Contributo del Lavoratore
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La deduzione è subordinata alla destinazione alla
forma pensionistica complementare collettiva (fondi chiusi e fondi aperti) di
un importo della quota del T.F.R. almeno pari alla metà dei contributi
complessivamente versati (contributo del Datore di Lavoro e contributo del
Lavoratore), e comunque entro i limiti del 12% del reddito complessivo fino
ad ad un massimo di di € 5.164,57 (L. 10.000.000).
Per i lavoratori dipendenti il vincolo della destinazione della quota di TFR
non opera qualora non esista una forma pensionistica collettiva ovvero se
tale forma, ancorché istituita, non sia operante dopo due anni. In ogni caso,
il lavoratore dipendente può sfruttare i redditi diversi ai fini della
deduzione della contribuzione fino a concorrenza del loro importo.
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Quota del trattamento di fine rapporto T.F.R.
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Per il Dipendente non è soggetta a
tassazione al momento del trasferimento al Fondo Pensione; per il Datore di
Lavoro è deducibile per un importo non superiore al 3% accantonato in una
speciale riserva. Per i Lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28
aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione degli accantonamenti annuali
del T.F.R.
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Il limite assoluto di deducibilità di € 5.164,57 (L.
10.000.000) tiene conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme
pensionistiche, collettive ed individuali, con la sola esclusione della quota
di T.F.R.
Si ricorda che con il Collegato alla Finanziaria 2000, in vigore dal 1/01/2001,
è stato modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ora qualificati
come"redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".
Detti lavoratori, pertanto, potranno usufruire della deduzione dal reddito,
come sopra descritta, in assenza di vincoli circa la destinazione di quote di
TFR.
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Benefici fiscali per i Lavoratori Autonomi ed i Liberi Professionisti
(Imprenditori, Artigiani, Commercianti e Liberi professionisti)
In vigore dal 1/1/2001
Deducibilità dal reddito complessivo del contributo versato al Fondo pensione
per un importo non superiore al 12% dello stesso e comunque di €. 5.164,57 (Lire 10.000.000).
Il limite assoluto di deducibilità di Lire €. 5.164,57 tiene conto di tutti i versamenti
che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive ed individuali.
Benefici fiscali per gli altri redditi
In vigore dal 1/1/2001
Deducibilità dal reddito complessivo del contributo versato al Fondo pensione per un importo
non superiore al 12% dello stesso e comunque di €. 5.164,57 (Lire
10.000.000).
Il limite assoluto di deducibilità di €. 5.164,57 (Lire 10.000.000) tiene conto di
tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive ed
individuali.
Benefici fiscali sui contributi versati
nell’interesse delle persone fiscalmente a carico In vigore dal 1/1/2001
Nel caso di contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico
(ad. es. il coniuge a carico), la deduzione spetta, innanzitutto, al soggetto fiscalmente
a carico (senza applicazione, ovviamente, del limite percentuale, ma solo di quello relativo
al massimo di €. 5164,57) e, una volta esaurito il reddito di tale soggetto, a quello
a cui questi è a carico (nell’esempio, al contribuente per il coniuge a carico), nei confronti
del quale si applicano i limiti percentuali ed assoluti a lui propri. Pertanto, i contributi
del soggetto a carico concorrono con gli eventuali contributi propri del soggetto che opera
la deduzione. Peraltro, per i titolari di reddito da lavoro dipendente, limitatamente
ai contributi relativi al familiare a carico, non opera la limitazione alla deducibilità
in funzione della destinazione di quote di T.F.R. alla previdenza complementare collettiva.
Allo stesso modo non opera l’esclusione dalla deducibilità prevista per i possessori soltanto
di redditi di fabbricati o di redditi di capitale relativamente al reddito posseduto dal familiare
fiscalmente a carico.
Benefici Fiscali – esempi numerici
Dal 1/1/2001 possono aderire al Fondo Pensione Aperto anche soggetti non titolari
di reddito da lavoro (es. casalinghe, studenti). Rientrano tra questi coloro
che sono privi di qualsiasi reddito o sono titolari solo di redditi di
fabbricati, di capitale, o diversi.
I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili dal reddito complessivo:
entro il limite del 12% con un massimo di €. 5.164,57.
Tra le varie componenti del reddito complessivo possono figurare:
redditi di capitale, da fabbricati, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo,
d’impresa, diversi.
Esempio:
Di seguito, per due ipotetici soggetti A e B con il medesimo reddito complessivo dichiarato pari a €. 25.000,
alla cui composizione non concorrono redditi da lavoro dipendente, sono
evidenziate le conseguenze fiscali derivanti dall’adesione (A) o meno ( B) nel
corso del 2002 ad un Fondo Pensione:
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Reddito complessivo |
A: 25.000 |
B: 25.000 |
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Contributo massimo deducibile per l’anno 2002 |
A: 12 % = 3.000 |
B: 12 % = 3.000 |
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Contributo anno 2002 destinato al Fondo Pensione |
A: 3.000 |
B: 0 |
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Imponibile IRPEF anno 2002 |
A: 22.000 |
B: 25.000 |
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IRPEF dovuta |
A: 5.180,75 |
B: 6.140,75< |
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Reddito netto anno 2002 |
A: 16.819,25 |
B: 18.859,25 |
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Saldo A: (25.000 – 5.180,75 – 3.000) = 16.819,25 |
Saldo B: (25.000 – 6.140,75) = 18.859,25 |
Differenza saldi: 2.040 €. |
Come si può notare, la differenza fra i due saldi non corrisponde esattamente
all’importo destinato al fondo pensione da parte di A (€. 3.000) in quanto
quest’ultimo, grazie alla deducibilità fiscale dei contributi,
"costa" solo €. 2.040, essendo l’aliquota marginale IRPEF di A
pari al 32%.
Ovvio che tale beneficio risulti ancora più evidente all’aumentare del reddito
dichiarato dal lavoratore e quindi al crescere dell’aliquota marginale IRPEF:
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Esempio: |
Reddito complessivo |
A: 46.000 |
B: 46.000 |
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Contributo massimo deducibile per l’ anno 2002 |
A: 5.164,57 |
B: 5.164,57 |
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Contributo anno 2002 destinato al fondo pensione |
A: 5.164,57 |
B: 0 |
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Imponibile IRPEF anno 2002 |
A: 40.835,43 |
B: 46.000,00 |
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IRPEF dovuta |
A: 11.897,45 |
B: 13.911,64 |
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Reddito netto anno 2002 |
A: 28.937,98 |
B: 32.088,36 |
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Saldo A: (46.000 – 11.897,45 – 5.164,57) = 28.937,98 |
Saldo B: (46.000 – 13.911,64) = 32.088,36 |
Differenza saldi: 3.150,38 |
Inoltre, i contributi versati ad un fondo Pensione non si cumulano con i premi
eventualmente versati per la sottoscrizione di polizze vita aventi finalità
esclusivamente assicurativa del rischio di morte od invalidità permanente e
polizze infortuni.
Nel plafond deducibile rientrano anche i contributi versati al Fondo Pensione
Aperto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per l’ammontare
non dedotto dalle persone stesse.
Per la parte eccedente (che può risultare anche l’intero contributo), la
deduzione spetta al contribuente al quale i soggetti stessi sono a carico.
In tal caso non opera la condizione della destinazione obbligatoria di
quote di T.F.R. (per beneficiare della deducibilità).
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Esempio: |
Consideriamo la possibile adesione
di un lavoratore autonomo il cui reddito complessivo risulta il seguente:
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Reddito complessivo |
41.000 |
Coniuge a carico con redditi pari a |
2.840 €. |
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Il lavoratore autonomo aderisce al FPA e versa un contributo pari al 7,5% di 41.000,00 €. |
Contributo versato sulla sua posizione |
3.075 €. |
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Versa inoltre un contributo al FPA di ulteriori 4.685 €. nell’interesse del coniuge a carico |
Contributo sulla posizione del coniuge |
4.685 €. |
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Totale contributi versati sulle due posizioni |
7.760 €. |
Poiché il coniuge ha un reddito dichiarato di 2.840,51
€., il lavoratore autonomo potrà portarsi in deduzione dal suo reddito i
contributi versati sulla sua posizione (3.075 €.) più i contributi non
dedotti dal coniuge (1.845 €., in quanto i primi 2.840 €., azzereranno
l’imponibile fiscale del coniuge).
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Deduzione totale del Lavoratore autonomo ovvero il 12% del suo
reddito complessivo. |
4.920 €. (3.075+1.845) |
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