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INFORTUNI

Definizioni generali e garanzie generalmente presenti in polizza

  • Infortunio: si intende un trauma prodotto all’organismo da causa improvvisa, fortuita, violenta ed esterna che, indipendentemente dalla volontà della persona o da eventuali anormalità del suo stato di salute, cagioni lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

  • Infortuni professionali: sono quelli connessi ad una determinata attività lavorativa esplicata professionalmente sia in proprio che alle dipendenze di terzi.

  • Infortuni extraprofessionali: sono quelli inerenti allo svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

  • Infortuni in itinere: sono quelli verificatisi in occasione del trasferimento dalla propria dimora al luogo di lavoro e viceversa.

  • Franchigia: la parte del danno indennizzabile o rimborsabile che rimane a carico dell’assicurato.

  • Morte: qualora l’infortunio abbia per conseguenza, immediata o successiva, la morte dell’assicurato, la Compagnia è tenuta a corrispondere l’intero capitale assicurato ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari.

  • Invalidità permanente: qualora l’infortunio abbia per conseguenza, immediata o successiva, una invalidità permanente dell’assicurato, la Compagnia è tenuta a corrispondere all’assicurato stesso una cifra calcolata in proporzione tra il capitale assicurato ed il grado di invalidità accertato.

  • Inabilità temporanea: qualora l’infortunio abbia per conseguenza una temporanea incapacità lavorativa, anche parziale ed indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’assicurato, la Compagnia è tenuta a corrispondere all’assicurato stesso una cifra calcolata moltiplicando la somma assicurata per il numero di giorni di inabilità risultante dai certificati medici.

  • Diaria da ricovero: qualora l’infortunio abbia per conseguenza un ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day hospital, la Compagnia è tenuta a corrispondere all’assicurato stesso una cifra calcolata moltiplicando la somma assicurata per il numero di giorni di ricovero risultante dalla cartella clinica.

  • Diaria di convalescenza: qualora l’infortunio abbia per conseguenza un ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day hospital, la Compagnia è tenuta a corrispondere all’assicurato stesso una cifra calcolata moltiplicando la somma assicurata per il numero di giorni di convalescenza post-ricovero assegnatigli.

  • Diaria da gessatura: qualora l’infortunio abbia per conseguenza una o più fratture radiograficamente accertate, comunque con applicazione di apparecchio gessato o di tutore immobilizzante, la Compagnia è tenuta a corrispondere all’assicurato una cifra calcolata moltiplicando la somma assicurata per il numero di giorni di applicazione.

  • Rimborso spese di cura: è una garanzia che prevede il rimborso delle spese di cura rese necessarie e sostenute a seguito di infortunio, quali onorari medici e chirurgici, ticket, rette di degenza, trasporto in ambulanza, accertamenti diagnostici, medicinali, terapie fisiche, cure termali, interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, acquisto o noleggio di apparecchi protesici e terapeutici.

 
 
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