Documenti da tenere sempre a bordo:

Entro tre giorni alla data del sinistro si dovrà inviare alla Emmepi la denuncia scritta di sinistro indicando i seguenti dati essenziali:
  1. Giorno, ora e località dell’incidente
  2. Numero di polizza, targa dell’automezzo
  3. Dati relativi al Conducente: dati anagrafici, estremi della patente di guida
  4. Dati relativi alla Controparte: identificazione veicolo, dati anagrafici conducente e sua patente, estremi di assicurazione
  5. Descrizione dell’evento
  6. Specifica dei danni a persone o cose sia dell’interessato sia di Terzi
  7. Identificazione eventuali testimoni o Autorità intervenute
Una corretta compilazione del Modulo CID – Modulo Blu, (anche se il danno non rientrasse nel suo ambito di validità), sottoscritto dalle Parti, può essere sostitutivo od integrativo di quanto sopra e comunque è sempre consigliabile per abbreviare l’iter di liquidazione.

Nel caso di sinistri di particolare gravità o mortali si farà precedere alla denuncia scritta telefax o telegramma con l’indicazione dei dati essenziali dell’incidente.

Nel caso di danni provocati con propria responsabilità a Terzi, si trasmetteranno sempre per raccomandata tutte le eventuali richieste della Controparte o di chi ne cura gli interessi, senza prendere con esso diretto contatto.




Riepilogando

La denuncia va fatta entro tre giorni (Art. 1913 del Codice Civile).

Per la denuncia: utilizzare il Modulo Blu e compilarlo in tutte le sue parti.

In alternativa: descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:
  • nome, cognome e indirizzo dell’Assicurato
  • numero di polizza
  • numero patente e scadenza validità
  • estremi delle autovetture coinvolte
  • nome, cognome, indirizzo e numero di patente di chi era alla guida delle autovetture
  • giorno, luogo e ora dell’incidente
  • generalità dei danneggiati e natura dei danni
  • danni riportati dall’Assicurato
  • generalità di eventuali testimoni
  • narrazione particolareggiata del sinistro;
inviare tempestivamente le eventuali richieste dei danneggiati, i documenti delle Autorità ed ogni altro documento relativo al sinistro.

Se l’incidente è molto grave (con lesioni gravi alle persone): far precedere la denuncia da un telegramma in cui siano precisati:
  • giorno e ora dell’incidente
  • sue conseguenze
  • estremi dell’autovettura
  • generalità dell’Assicurato
  • generalità dei lesionati.
Nel caso in cui l’autovettura sia gravata da vincolo o privilegio:
inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Società di leasing proprietaria della stessa.


COSA È IL MODULO BLU E LA CID

E’ l’unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Art. 5 Legge 39/77). Se entrambi i protagonisti dell’incidente firmano il Modulo Blu e le rispettive Compagnie sono aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) riceveranno, ognuno dalla propria Compagnia l’indennizzo spettante in base alla quota di responsabilità della controparte.


IL MODULO BLU E LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Il Modulo Blu va utilizzato e spedito in funzione di "denuncia del sinistro", anche se l’altro protagonista dell’incidente si è rifiutato di firmarlo. In tal caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre indirizzare una richiesta alla Compagnia del responsabile dell’incidente.


COSA E’ LA CID

Cid, Convenzione Indennizzo Diretto

La CID (Convenzione Indennizzo Diretto) nasce il 15 maggio 1978 e prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Per poter usufruire della procedura CID è necessario che:

  1. l’incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
  2. sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro il modulo blu (constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti.
Rispetto a tutte le informazioni riportate sul modulo blu, alla procedura di indennizzo diretto sono sufficienti solo i seguenti dati:
  1. nomi degli assicurati;
  2. nomi delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno esposto sul parabrezza);
  3. targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  4. circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal
  5. grafico dell’incidente;
  6. firme dei conducenti.
Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui stimata (offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo l’incasso, può ancora rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del responsabile.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID sarà applicabile anche in presenza di sinistri in cui vi siano danni alle persone (fino ad oggi esclusi dall’indennizzo diretto) a bordo del veicolo assicurato (conducente e passeggeri) nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a bordo del veicolo stesso.

Per poter beneficiare dell’indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:
  1. il veicolo sul quale viaggiava il ferito abbia subito danni;
  2. per ogni ferito, il valore economico del danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro;
Nell’ambito di tale importo rientrano i danni di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto. L’esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo della denuncia di sinistro oppure può essere rilevata in un secondo momento dietro espressa denuncia del danneggiato. L’assicuratore deve periziare i danni alla persona entro 30 giorni dall’acquisizione della certificazione di guarigione clinica con o senza postumi permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi. Complessivamente 45 giorni rispetto ai 90 previsti dalla legge.

La determinazione dell’indennizzo per il danno alla persona viene effettuata con riferimento ai parametri stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione medico legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.

Trattandosi di una Convenzione basata sull’indennizzo diretto dell’assicurato danneggiato, non è previsto l’intervento di intermediari nella trattazione del danno.

Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di incidente:

  1. rivolgersi al proprio assicuratore per essere indennizzato direttamente;
  2. rivolgersi all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro secondo le modalità stabilite dalla legge



TESTO DELLA CONVENZIONE CID

PREMESSA

1. Nell’intento di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a persone e cose determinati da collisione tra veicoli a motore, le imprese sottoscritte assumono nei loro reciproci rapporti e, in pratica, a vantaggio dei propri assicurati con contratti stipulati in Italia le obbligazioni di cui appresso, rendendosi promotrici, per il migliore adempimento delle medesime, delle strutture consortili all’uopo necessarie ed adeguate alla iniziativa.

2. La presente Convenzione e la relativa Appendice costituiscono con gli allegati “Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali”, “modulo di denuncia di sinistro” previsto dall’art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977, “scheda di segnalazione” allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, (-) “criteri e misure per la liquidazione dei danni alla persona” stabiliti dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 e “baremes medico legali” di cui al D.M. 3 luglio 2003 una unità inscindibile sicché l’adesione alla Convenzione implica automaticamente accettazione incondizionata anche degli altri documenti citati così come l’espressione “Convenzione”, adottata di seguito, si intende riferita all’insieme dei documenti più su citati.

3. La presente Convenzione è aperta ad ogni impresa di assicurazione abilitata, ai sensi delle norme vigenti, ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. L’impresa, che intenda aderire alla Convenzione, dovrà inviare la richiesta di adesione al Presidente dell’Assemblea delle partecipanti.Alla richiesta dovrà allegare:

1) dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le modalità di cui all’art. 16, fideiussione bancaria a favore del Consorzio – calcolata sulla base dei dati desumibili dai documenti di bilancio o dai registri prescritti dalla legge per il lavoro diretto italiano – di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi R.C.A. dell’esercizio precedente, esclusi i natanti e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati, con un minimo da determinarsi a cura del Comitato Esecutivo secondo necessità;

2) nota illustrativa della struttura e composizione della Organizzazione per la liquidazione dei sinistri R.C.A. sul territorio nazionale (-);

3) dichiarazione di impegno ad applicare a tutti i sinistri, che coinvolgano propri assicurati R.C.A. e che presentino i requisiti di cui al successivo art. 2, la procedura di liquidazione disciplinata dalla presente Convenzione, svolgendo a tal fine la necessaria opera di divulgazione presso gli stessi e, al momento della denuncia del sinistro, l’opportuna azione di convincimento dei danneggiati indennizzabili direttamente ad avvalersi della anzidetta procedura.

L’ammissione, deliberata dal Comitato Esecutivo, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al decorso di cinquanta giorni dallo svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare dall’avvenuta costituzione e presentazione al Comitato della fideiussione.Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare immediata comunicazione alle imprese partecipanti dell’ammissione di nuove imprese indicandone la data di decorrenza: la Convenzione sarà operante per i sinistri verificatisi a partire da tale data.

ART.1 – Obbligo di indennizzare l’assicurato

1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. e gli altri aventi diritto a termini della presente Convenzione secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante.Il mandato è gratuito.

2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di “impresa mandataria” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. ed agli altri aventi diritto in esecuzione dell’impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l’assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di “impresa debitrice” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all’impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 8, dell’indennizzo da questa versato e di quant’altro previsto dallo stesso art. 8.

3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di “impresa mandataria”, a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni – salvo che la richiesta non sia formulata ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 857 de 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche – per un sinistro come definito nell’art. 2. (-)

4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l’impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall’anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l’impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, compilando l’apposita sezione della scheda di segnalazione, ed a inoltrare interrogazione al SIC per la verifica della copertura assicurativa del responsabile.

5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all’art. 2, per i quali l’impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell’operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell’impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

ART.2 – Condizioni di applicazione

1.
La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole;
c) che abbiano provocato danni al veicolo assicurato con l’impresa mandataria e ad una o più persone a bordo di tale veicolo e a cose trasportate di loro proprietà secondo le previsioni e nei limiti di cui ai successivi art. 4 e 5;
d) per i quali l’impresa mandataria possa gestire in Italia i suddetti danni a norma della presente Convenzione;
e) per i quali i conducenti abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977;
f) per i quali l’avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa – prevista dall’art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche.

Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.

2. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa mandataria rilevi la cessazione di una delle condizioni previste al precedente punto 1, salvo quella di cui al punto f, ne darà immediata comunicazione all’impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano più le condizioni di applicazione della Convenzione.

ART.3 – Determinazione dell’indennizzo

La gestione del sinistro, secondo i principi della presente Convenzione, compete all’assicuratore del veicolo danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile per quanto riguarda i danni al veicolo stesso, alle persone ed alle cose trasportate.

La gestione dei danni alle persone e alle cose decade se il veicolo vettore, assicurato con la mandataria, non abbia subito danni indennizzabili ai sensi della presente Convenzione.

La rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro non impedisce l’applicazione della Convenzione e la sua gestione compete all’impresa destinataria della rivalsa secondo i normali criteri di legge.

ART.4 – Perizia e liquidazione del danno

1. L’impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, l’intero risarcimento a questi dovuto per i danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
2. I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all’importo che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l’ammontare del danno materiale con valutazione sommaria o documentazione equivalente.
3. L’ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base della valutazione tecnica dei tempi di riparazione del veicolo e della quantificazione dei costi della manodopera e dei ricambi.
4. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno al veicolo – sempre che l’assicurato l’abbia messa in condizione di procedervi – entro 10 giorni dalla sua messa a disposizione.
5. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente Convenzione.
6. I danni alle cose trasportate sul veicolo assicurato con l’impresa mandataria vanno valutati secondo la migliore tecnica liquidativa e sono indennizzabili nei limiti previsti dall’ art. 5.1 anche in assenza di danni alla persona del loro proprietario purché conducente o trasportato sul veicolo vettore,che abbia subito danni.

ART.5 – Determinazione del grado di responsabilità

1. L’impresa corrisponderà all’avente diritto, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto per il danno alla persona la cui valutazione, nella sua interezza, non superi il limite massimo di 15.000 euro ad esclusione di quanto dovuto ad enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.

Nell’importo suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di invalidità permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e patrimoniali), le spese mediche e i danni alle cose trasportate.

2. I danni fisici sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia medico-legale è obbligatoria per danni da invalidità permanente di entità superiore alla percentuale che sarà fissata dal Comitato Esecutivo; quando i danni non eccedano tale percentuale, le imprese partecipanti possono indicare il loro ammontare con parere del medico fiduciario aziendale.
3. La valutazione medico legale delle lesioni è determinata con riferimento ai barèmes medico legali di cui al D.M. 3 luglio 2003, pubblicato su G.U. 11 settembre 2003 s.g. 211
4. L’ammontare del risarcimento dovuto per inabilità temporanea e/o invalidità permanente è determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 5 punto 2 e dell’Allegato A della legge 5 marzo 2001 n. 57.
5. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno a persona – sempre che l’interessato l’abbia messa in condizione di procedervi – entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione dell’inabilità temporanea o del consolidamento dei postumi di invalidità permanente.
6. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare l’indennizzo spettante all’avente diritto in applicazione della presente Convenzione.

ART.6 – Offerta di liquidazione

In caso di mancato accordo con il danneggiato sull’entità dell’indennizzo, l’impresa mandataria, ove ne sussistano i presupposti, gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello stesso termine di 15 giorni di cui agli articoli 4 n. 5 e 5 n. 6. La somma in tal modo corrisposta va imputata nella liquidazione definitiva del danno che l’interessato potrà ancora richiedere alla stessa impresa mandataria o all’impresa debitrice.

L’eventuale integrazione dell’offerta da parte della mandataria comporta la restituzione alla debitrice dell’importo da questa già rimborsato ed il successivo addebito alla stessa dell’intero indennizzo.


DOMANDE E RISPOSTE CID


D. Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?

R. E’ utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell’incidente, le firme dei due conducenti.

D. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d’incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?

R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé ed una da consegnare al proprio assicuratore.

D. Posso fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso?

R. NO: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

D. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell’urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID?

R. Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo dello stesso, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.

D. Sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni: l’impresa mandataria può comunque gestire i danni alla persona?

R. Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano adeguatamente documentate.

D. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli : posso utilizzare la procedura CID?

R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.

D. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo?

R. Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l’accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.

D. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento dei danni alla persona?

R. Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90.

D. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?

R. Si applicano i criteri e le tabelle previste dalla legge.

www.ania.it/auto/documentazione/index.asp

D. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?

R. Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto.

D. Al momento della denuncia non so quanto varranno i danni alla persona: come mi devo comportare?

R. Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.

D. Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore superiore a 15.000 euro?

R. La Compagnia dell’assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile.

D. Se ho problemi con la mia Compagnia sulla gestione del danno, come mi devo comportare?

R. hai diritto di ricevere da quest’ultima un’offerta di risarcimento. Se insoddisfatto, potrai rivolgerti ad un’Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.


Fonte ANIA