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      In caso di… – Sinistri Resonsabilità Civile Auto – Testo della convenzione CID
 
Sinistri Auto
Rischi Diversi
 

TESTO DELLA CONVENZIONE CID

PREMESSA

1. Nell’intento di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a persone e cose determinati da collisione tra veicoli a motore, le imprese sottoscritte assumono nei loro reciproci rapporti e, in pratica, a vantaggio dei propri assicurati con contratti stipulati in Italia le obbligazioni di cui appresso, rendendosi promotrici, per il migliore adempimento delle medesime, delle strutture consortili all’uopo necessarie ed adeguate alla iniziativa.

2. La presente Convenzione e la relativa Appendice costituiscono con gli allegati “Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali”, “modulo di denuncia di sinistro” previsto dall’art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977, “scheda di segnalazione” allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, (-) “criteri e misure per la liquidazione dei danni alla persona” stabiliti dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 e “baremes medico legali” di cui al D.M. 3 luglio 2003 una unità inscindibile sicché l’adesione alla Convenzione implica automaticamente accettazione incondizionata anche degli altri documenti citati così come l’espressione “Convenzione”, adottata di seguito, si intende riferita all’insieme dei documenti più su citati.

3. La presente Convenzione è aperta ad ogni impresa di assicurazione abilitata, ai sensi delle norme vigenti, ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. L’impresa, che intenda aderire alla Convenzione, dovrà inviare la richiesta di adesione al Presidente dell’Assemblea delle partecipanti.Alla richiesta dovrà allegare:

1) dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le modalità di cui all’art. 16, fideiussione bancaria a favore del Consorzio – calcolata sulla base dei dati desumibili dai documenti di bilancio o dai registri prescritti dalla legge per il lavoro diretto italiano – di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi R.C.A. dell’esercizio precedente, esclusi i natanti e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati, con un minimo da determinarsi a cura del Comitato Esecutivo secondo necessità;

2) nota illustrativa della struttura e composizione della Organizzazione per la liquidazione dei sinistri R.C.A. sul territorio nazionale (-);

3) dichiarazione di impegno ad applicare a tutti i sinistri, che coinvolgano propri assicurati R.C.A. e che presentino i requisiti di cui al successivo art. 2, la procedura di liquidazione disciplinata dalla presente Convenzione, svolgendo a tal fine la necessaria opera di divulgazione presso gli stessi e, al momento della denuncia del sinistro, l’opportuna azione di convincimento dei danneggiati indennizzabili direttamente ad avvalersi della anzidetta procedura.

L’ammissione, deliberata dal Comitato Esecutivo, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al decorso di cinquanta giorni dallo svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare dall’avvenuta costituzione e presentazione al Comitato della fideiussione.Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare immediata comunicazione alle imprese partecipanti dell’ammissione di nuove imprese indicandone la data di decorrenza: la Convenzione sarà operante per i sinistri verificatisi a partire da tale data.

ART.1 – Obbligo di indennizzare l’assicurato

1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. e gli altri aventi diritto a termini della presente Convenzione secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante.Il mandato è gratuito.

2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di “impresa mandataria” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. ed agli altri aventi diritto in esecuzione dell’impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l’assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di “impresa debitrice” (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all’impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 8, dell’indennizzo da questa versato e di quant’altro previsto dallo stesso art. 8.

3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di “impresa mandataria”, a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni – salvo che la richiesta non sia formulata ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 857 de 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche – per un sinistro come definito nell’art. 2. (-)

4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l’impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall’anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l’impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, compilando l’apposita sezione della scheda di segnalazione, ed a inoltrare interrogazione al SIC per la verifica della copertura assicurativa del responsabile.

5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all’art. 2, per i quali l’impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell’operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell’impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

ART.2 – Condizioni di applicazione

1.
La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole;
c) che abbiano provocato danni al veicolo assicurato con l’impresa mandataria e ad una o più persone a bordo di tale veicolo e a cose trasportate di loro proprietà secondo le previsioni e nei limiti di cui ai successivi art. 4 e 5;
d) per i quali l’impresa mandataria possa gestire in Italia i suddetti danni a norma della presente Convenzione;
e) per i quali i conducenti abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977;
f) per i quali l’avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa – prevista dall’art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche.

Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.

2. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa mandataria rilevi la cessazione di una delle condizioni previste al precedente punto 1, salvo quella di cui al punto f, ne darà immediata comunicazione all’impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano più le condizioni di applicazione della Convenzione.

ART.3 – Determinazione dell’indennizzo

La gestione del sinistro, secondo i principi della presente Convenzione, compete all’assicuratore del veicolo danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile per quanto riguarda i danni al veicolo stesso, alle persone ed alle cose trasportate.

La gestione dei danni alle persone e alle cose decade se il veicolo vettore, assicurato con la mandataria, non abbia subito danni indennizzabili ai sensi della presente Convenzione.

La rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro non impedisce l’applicazione della Convenzione e la sua gestione compete all’impresa destinataria della rivalsa secondo i normali criteri di legge.

ART.4 – Perizia e liquidazione del danno

1. L’impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, l’intero risarcimento a questi dovuto per i danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
2. I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all’importo che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l’ammontare del danno materiale con valutazione sommaria o documentazione equivalente.
3. L’ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base della valutazione tecnica dei tempi di riparazione del veicolo e della quantificazione dei costi della manodopera e dei ricambi.
4. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno al veicolo – sempre che l’assicurato l’abbia messa in condizione di procedervi – entro 10 giorni dalla sua messa a disposizione.
5. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente Convenzione.
6. I danni alle cose trasportate sul veicolo assicurato con l’impresa mandataria vanno valutati secondo la migliore tecnica liquidativa e sono indennizzabili nei limiti previsti dall’ art. 5.1 anche in assenza di danni alla persona del loro proprietario purché conducente o trasportato sul veicolo vettore,che abbia subito danni.

ART.5 – Determinazione del grado di responsabilità

1. L’impresa corrisponderà all’avente diritto, nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto per il danno alla persona la cui valutazione, nella sua interezza, non superi il limite massimo di 15.000 euro ad esclusione di quanto dovuto ad enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.

Nell’importo suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di invalidità permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e patrimoniali), le spese mediche e i danni alle cose trasportate.

2. I danni fisici sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia medico-legale è obbligatoria per danni da invalidità permanente di entità superiore alla percentuale che sarà fissata dal Comitato Esecutivo; quando i danni non eccedano tale percentuale, le imprese partecipanti possono indicare il loro ammontare con parere del medico fiduciario aziendale.
3. La valutazione medico legale delle lesioni è determinata con riferimento ai barèmes medico legali di cui al D.M. 3 luglio 2003, pubblicato su G.U. 11 settembre 2003 s.g. 211
4. L’ammontare del risarcimento dovuto per inabilità temporanea e/o invalidità permanente è determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 5 punto 2 e dell’Allegato A della legge 5 marzo 2001 n. 57.
5. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno a persona – sempre che l’interessato l’abbia messa in condizione di procedervi – entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione dell’inabilità temporanea o del consolidamento dei postumi di invalidità permanente.
6. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare l’indennizzo spettante all’avente diritto in applicazione della presente Convenzione.

ART.6 – Offerta di liquidazione

In caso di mancato accordo con il danneggiato sull’entità dell’indennizzo, l’impresa mandataria, ove ne sussistano i presupposti, gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello stesso termine di 15 giorni di cui agli articoli 4 n. 5 e 5 n. 6. La somma in tal modo corrisposta va imputata nella liquidazione definitiva del danno che l’interessato potrà ancora richiedere alla stessa impresa mandataria o all’impresa debitrice.

L’eventuale integrazione dell’offerta da parte della mandataria comporta la restituzione alla debitrice dell’importo da questa già rimborsato ed il successivo addebito alla stessa dell’intero indennizzo.
 
 
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